Anche le imprese della robotica protette dalle scalate
Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile, noto
come “Decreto liquidità”, potenziano significativamente il cosiddetto Golden Power, lo strumento
che consente di salvaguardare gli assetti proprietari e l’operatività delle
società italiane, pubbliche e private, estendendolo a nuovi “settori
strategici” le cui imprese ora godranno della protezione dello Stato dalle
cosiddette “scalate ostili”, ma non solo
Con le modifiche apportate, anche aziende che operano nella robotica, nell’intelligenza artificiale, nell’alimentare,
nella sanità, nella finanza e nel settore bancario e assicurativo entrano
ora di diritto nello scudo del Golden Power.
Una scelta, quella del Governo, che segue le indicazioni della
Commissione Europea, che con la Raccomandazione del 26 marzo 2019 ha esortato
gli Stati comunitari “ad avvalersi appieno dei meccanismi di controllo degli
investimenti esteri diretti” a causa del rischio di acquisizioni “predatorie”
di imprese e asset strategici europei.
Un rischio che la crisi economica connessa all’emergenza Covid-19 ha drasticamente
aumentato, esponendo ad ingressi ostili nel capitale societario molte imprese
del nostro Paese.
Ma il processo di potenziamento del Golden Power è iniziato
già da tempo, come spiega Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes ed esperto di affari internazionali.
“Esiste da circa 3-4 anni una corsa allo
scrutinio degli investimenti esteri da parte della maggior parte dei Paesi del
mondo”, dice Aresu. “È un processo che nasce dagli Stati Uniti, che hanno
sempre avuto poteri giganteschi di intervento sugli investimenti esteri in
tantissimi settori, e che ora aumentano per difendersi dagli acquisti cinesi:
dalla robotica all’analisi dei dati, fino ai materiali e
ai terreni in alcuni casi.
In questo scenario, è avvenuto un adattamento
delle varie normative di controllo degli investimenti nei vari Paesi europei”,
continua Aresu. “In risposta alla Comunicazione della Commissione Europea del
26 marzo 2019, oltre che a sollecitazioni del Copasir (il Comitato
Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ndr), l’Italia ha esteso i propri poteri.
Si tratta di un processo già in corso prima
della crisi legata al Coronavirus,
che senz’altro ha incrementato la volontà degli Stati europei di proteggere i
propri asset strategici”.
Si tratta di una rivoluzione che non solo allarga il perimetro
dell’esercizio di questo potere, ma ne aumenta anche la portata: con l’aumento
dei settori strategici su cui lo Stato potrà intervenire per proteggere le
imprese italiane, aumentano anche i casi in cui sarà possibile attivare lo
scudo.
I poteri del Golden Power
La nuova disciplina del Golden Power è stata
introdotta nel marzo 2012, con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, poi
convertito con Legge n.56 dell’11 maggio 2012, che ha sostituito la precedente
normativa, istituendo una strategia organica di
salvaguardia da possibili scalate ostili degli assetti proprietari delle società che operano nei
settori tradizionalmente strategici e di interesse nazionale, come la difesa, la sicurezza nazionale, l’energia,
i trasporti, le comunicazioni, e più di recente il 5G.
Il potere dello Stato si manifesta attraverso
una serie di strumenti. In particolare, lo Stato può:
- Opporsi o dettare specifiche condizioni
per l’acquisto di partecipazioni di società strategiche
- Chiedere modifiche o porre il veto a
determinate delibere societarie di rilievo straordinario
Fino al Decreto Liquidità, per quanto riguarda
i settori strategici (che finora erano energia, trasporti e comunicazioni), il Golden Power obbliga alla
notifica da parte delle società coinvolte di due tipi di azioni, definite dai
commi 2 e 5 dell’art. 2 del Decreto Legge 21/2012:
- Tutte
le delibere, atti od operazioni adottati da una società che detiene uno o più
degli attivi strategici devono essere notificati alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, qualora tali atti ineriscano a modifiche della titolarità, del
controllo o della disponibilità degli attivi; al cambiamento della loro
destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di
amministrazione aventi a oggetto la fusione o la scissione della società; al
trasferimento all’estero della sede sociale; al mutamento dell’oggetto sociale,
allo scioglimento della società, alla modifica di clausole statutarie, al
trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi
o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia.
- Deve
essere notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche l’acquisto a
qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione Europea, di
partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da
determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione
del controllo della società.
Come si è detto, il Governo può (entro 45 giorni lavorativi)
impedire, chiedere modifiche o dettare condizioni a queste operazioni, nel caso
in cui riconosca in esse una “situazione di minaccia effettiva di grave
pregiudizio per gli interessi pubblici” su due fronti: la sicurezza e il
funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli
approvvigionamenti.
I nuovi settori strategici
Dallo scorso
8 aprile si sono aggiunti numerosi settori strategici a quelli originariamente
protetti dai poteri speciali dello Stato. Il Governo ha infatti incluso tutte
le aree indicate dal Regolamento Ue 2019/452 che, secondo la relazione
illustrativa del Decreto Liquidità, sono così identificati:
- Settore Idrico
- Sanità: biomedica, biosanitario, settori
di approvvigionamento
- Trattamento e archiviazione dei dati
- Accesso e controllo delle informazioni
sensibili, compresi i dati personali
- Infrastrutture elettorali
- Finanza, credito, assicurazioni
- Aerospazio e nucleare: infrastrutture e
tecnologie
- Strutture sensibili
- Investimenti in terreni e immobili per
le strutture sopraelencate
- Intelligenza Artificiale
- Robotica, semiconduttori, cybersicurezza
- Nanotecnologie e biotecnologie
- Approvvigionamento di fattori produttivi
critici, tra cui l’energia e le materie prime, compreso l’agroalimentare e la
sicurezza alimentare
- Infrastrutture e produzione di energia
- Trasporti
- Media
- Stoccaggio dell’energia quantistica e
nucleare
I nuovi strumenti del Golden Power
Innanzitutto, per le aziende operanti in
questi settori (e quelli già inclusi nello scudo del Golden Power: energia, trasporti, comunicazioni, 5G), la protezione dall’acquisto
di partecipazioni tali da assumere il controllo della società è estesa agli acquirenti provenienti dagli Stati membri
dell’Unione Europea fino al prossimo 31 dicembre
2020.
Inoltre, si introduce l’obbligo di notifica
alla Presidenza del Consiglio anche per i “non
controlling investments” da parte di società provenienti da Stati al di
fuori dell’Ue, se sono di valore pari o superiore a 1 milione di euro: nello
specifico, è necessario notificare anche le acquisizioni “che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto
conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute”.
Ma il caso dell’acquisizione è un evento che
nella storia di un’impresa accade raramente. Diverso è il discorso dell’operatività aziendale. Oltre a
difendere le società di questi settori da eventuali tentativi di scalate
ostili, il Golden Power,
come si è detto, impone alle aziende che detengono “asset strategici” in questi settori, di notificare al Governo
qualunque atto implichi una modifica della titolarità, del controllo o della
disponibilità o della destinazione degli asset.