Lo scorso 4 marzo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) è stata udita dalla Commissione Affari Sociali per l’esame dello schema del decreto legislativo sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom.
Si tratta della
disposizione che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti.
A rappresentare chimici e
fisici italiani davanti alla Commissione, la Dott.ssa Chim. Nausicaa
Orlandi, Presidente della Federazione, che ha ricordato come questa
categoria di professionisti sia, per estrazione storica, per formazione,
conoscenza e competenza, operativa da tempo nell’ambito delle radiazioni e
della radioprotezione.
Chimici e fisici sono infatti
direttamente coinvolti nello studio, valutazione e gestione di elementi
chimici, materie/materiali e sorgenti radioattive, radionuclidi naturali,
radiochimica, impiego di radiazioni ionizzanti, gestione dei rifiuti, impianti
e centrali nucleari, radioprotezione e valutazione dell’esposizione dei
lavoratori a sorgenti radioattive, gestione delle emergenze e bonifiche di
siti, esposizioni mediche in generale ed esposizione con metodiche per
immagini a scopo non medico.
I punti critici secondo la FNCF
In riferimento
al decreto legislativo, il Presidente Orlandi ha infatti espresso il proprio
apprezzamento per il lavoro svolto finora per il recepimento della Direttiva
Euratom, ma ha anche evidenziato alcune criticità emerse in ambito di
competenze e aspetti professionali. Nello specifico, i punti sui quali la FNCF
ha formulato una proposta di modifica sono in sintesi i seguenti.
- Art. 15 – Esperti in interventi di risanamento Radon – comma 1.
Allegato II – Sezione I – Esposizione al Radon.
Tra i requisiti
minimi che l’esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere, è
necessario affiancare alle abilitazioni all’esercizio delle professioni di
architetto, geometra e ingegnere, anche le abilitazioni
all’esercizio delle professioni sanitarie di chimico e fisico poiché
questi professionisti hanno la formazione e le competenze necessarie per dare
una mappatura del rischio correlato alla presenza di gas radon, oltre che per
valutare il rischio e mettere in atto idonee misure di prevenzione e protezione
per la salute nei luoghi di vita e di lavoro e della tutela dell’ambiente. I
Chimici e i Fisici sono in grado di porre in essere ogni approfondita attività
professionale che risulti strumentale rispetto al rilevamento della presenza di
radon, alle sue correlazioni e alla sua provenienza, oltre poter rendere
attività di successiva bonifica in caso di accertata presenza.
- Art. 17 – Obblighi dell’esercente – comma 6
Ai fini della
tutela della salute pubblica, per le attività di misura della concentrazione
media annua di attività di radon in aria, è fondamentale che l’esercente
si avvalga di professionisti sanitari esperti in radioprotezione con
l’ausilio di servizi esterni di dosimetria.
In questo modo
si garantisce una corretta valutazione e misurazione della concentrazione media
annua di attività di radon in aria, certificata da un professionista sanitario
competente, che è sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della
professione, in grado di coordinare i servizi esterni di dosimetria.
- Art. 163 – Attrezzature Medico Radiologiche – Comma 11.
Nella seconda
parte del comma 11 viene concesso a qualunque professionista tecnico o
sanitario di effettuare attività propria di professionisti sanitari. La FNCF
ritiene che il legislatore al fine di tutelare la salute del paziente e
dell’operatore debba garantire che tali attività possano essere svolte esclusivamente
da esperti di radioprotezione che siano professionisti sanitari, tra cui
chimici e fisici iscritti all’albo unico. Tale proposta di modifica va
incontro al legislatore garantendo la possibilità di gestire con efficienza ed
efficacia l’elevato numero di attrezzature mediante i numerosi professionisti
sanitari esperti in radioprotezione, iscritti all’albo di riferimento, e
tutelando contestualmente i pazienti mediante attribuzione delle relative
funzioni a tale estesa platea di soggetti.
- Art. 7 – Definizioni – Figura dello specialista in fisica medica e
Art. 129. – Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco
nominativo.
In relazione al
ruolo dello specialista in fisica medica ai fini della salute, in qualità di
professionista sanitario, e all’abilitazione dell’“esperto di radioprotezione”,
la Federazione ritiene fondamentale ed imprescindibile che lo
specialista in fisica medica e l’esperto in radioprotezione siano
figure iscritte all’albo professionale, ed in particolare per i Chimici e
Fisici come previsto dalla Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 e dal Decreto del
Ministero della Salute 23 marzo 2018, pubblicato in G.U. 5 giugno 2018. La previsione
dell’iscrizione all’albo professionale deve essere compresa tra i requisiti
minimi che lo specialista in fisica medica e l’esperto in radioprotezione
devono possedere per la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità
pubblica.