SPECIALE LAB & CHEM WEB EDITION 2020 NORMACHEM: risolvere problemi chimico regolatori mantenendo business continuity

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Specializzati nel fornire soluzioni di compliance chimico regolatoria per le aziende di tutto il mondo, assicurando la business continuity

L’ obiettivo di NORMACHEM https://www.normachem.it è quello di aiutare le aziende di qualsiasi settore industriale negli adempimenti normativi, riuscendo a convertire i diversi obblighi di legge in migliore competitività aziendale.

Partiamo dal “bisogno” per attivare il cambiamento.

Perché la chimica ci circonda, è ovunque attorno a noi: governa le innovazioni e le tecnologie più avanzate essendo essa stessa chiave dell’evoluzione e del cambiamento.

Per questo motivo dev’essere correttamente gestita e controllata, per garantire così il futuro dell’uomo e del mondo.

Questo è lo scopo di Normachem ma anche una precisa responsabilità  per garantire il futuro di tutti fornendo soluzioni ai problemi chimico regolatori focalizzandoci nel mantenere la business continuity dei nostri clienti.

Viene messa in campo tutta l’esperienza maturata e composta soprattutto da persone competenti e costantemente aggiornate in grado di conoscere i principi capaci di governare la chimica e le leggi che la disciplinano.

Normachem consiglia formule, processi e buone pratiche per garantire ai clienti la miglior soluzione nel mercato di domani.

Perché il cambiamento è la chiave del futuro. E per cambiare il mondo, è necessario conoscere le regole che lo muovono.

CHI E’ NORMACHEM

NORMACHEM è una società di consulenza che si occupa di valutazione del rischio chimico, REACH, CLP, ADR, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e normative di prodotto.

Normachem ha maturato la propria esperienza a fianco di aziende, enti di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali, coniugando così l’aspetto di ricerca ed approfondimento normativo con l’applicazione in ambito produttivo delle disposizioni legislative.

Sicurezza dei macchinari industriali

Sicurezza dei macchinari industriali
La digitalizzazione al servizio degli operatori

La Sicurezza Funzionale dei circuiti di comando di sicurezza dei macchinari industriali è un aspetto che va considerato durante l’intero ciclo di vita operativo, come chiaramente indicato dalle  norme internazionali di riferimento

Per garantire quindi che i macchinari industriali conservino nel tempo l’adeguato livello di Sicurezza Funzionale, definito sulla base dei rischi associati, non è sufficiente che sia stato adeguatamente progettato, realizzato e messo in servizio: è necessario anche il fondamentale contributo da parte dell’operatore del macchinario che non si limita alla sola osservanza delle modalità di utilizzo definite dal costruttore.

I rischi per gli utilizzatori finali dei macchinari industriali

Un primo importante elemento da considerare è il mantenimento nel tempo dell’affidabilità dei sistemi di sicurezza presenti a bordo del macchinario. I fornitori di soluzioni di sicurezza acquisiscono i dati associati a tali dispositivi (a seconda dei casi i valori di MTTFD, PFHD, B10D, λ, SFF, …) in modo da poter permettere il calcolo del Performance Level (o del Safety Integrity Level) relativo ai sistemi di comando di sicurezza per le varie funzioni gestite.

Questi valori di sicurezza funzionale provenienti dai dispositivi sono però analizzati considerando l’intervallo di funzionamento specifico del componente (definito quale “ciclo di vita” e caratterizzato da parametri quali “TM” o “T1MAX” o “T10D”).

Per poter garantire il livello di affidabilità dichiarato senza degradazioni non accettabili, ogni dispositivo di sicurezza dovrà essere sostituito o, laddove possibile, riportato in condizioni di “come nuovo”, al più tardi allo scadere del proprio ciclo di vita. Molto spesso però i macchinari industriali non dispongono di sistemi di diagnostica che consentano all’utilizzatore finale di cadenzare in modo corretto questi interventi.

Il rischio è che l’utilizzatore finale, non conscio del raggiungimento dei limiti di tali componenti, continui a far utilizzare il macchinario anche oltre i limiti sopra indicati, senza tutelare adeguatamente i propri operatori ed esponendosi in prima persona alle conseguenze della violazione dell’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure, così come prescritto dal D.lsg. n. 81/08.

Un passo importante verso la sicurezza predittiva

La digitalizzazione industriale può offrire una soluzione concreta per aumentare la sicurezza degli operatori.

Le tecnologie e i componenti presenti sul mercato consentono infatti di dotare agevolmente qualsiasi macchinario con sistemi di acquisizione dati dei dispositivi di sicurezza, trasferendo questi dati in un adeguato punto di raccolta ed elaborazione (Cloud e Cloud Computing) nel rispetto di tutti i parametri di Cyber Security.

Si avranno così a disposizione statistiche, magari già in formato grafico, che consentano un continuo monitoraggio dello stato dei dispositivi, del loro restante tempo di vita e una previsione del raggiungimento dei loro limiti sulla base del loro storico di utilizzo.

La scalabilità dei parametri rappresentativi, a seconda della capillarità dell’infrastruttura di acquisizione dati, permette di raccogliere e analizzare i dati sia di un intero sito produttivo che del singolo dispositivo di macchinari industriali operanti in quel sito. Una tecnologia che consente quindi in modo concreto la pianificazione di una manutenzione predittiva come base di una garanzia oggettiva del mantenimento dell’adeguato livello di sicurezza per gli operatori.

FNCF: il pericolo delle radiazioni ionizzanti, prevenzione e protezione della salute pubblica

Lo scorso 4 marzo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) è stata udita dalla Commissione Affari Sociali per l’esame dello schema del decreto legislativo sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom.

Si tratta della disposizione che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 A rappresentare chimici e fisici italiani davanti alla Commissione, la Dott.ssa Chim. Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione, che ha ricordato come questa categoria di professionisti sia, per estrazione storica, per formazione, conoscenza e competenza, operativa da tempo nell’ambito delle radiazioni e della radioprotezione.

Chimici e fisici sono infatti direttamente coinvolti nello studio, valutazione e gestione di elementi chimici, materie/materiali e sorgenti radioattive, radionuclidi naturali, radiochimica, impiego di radiazioni ionizzanti, gestione dei rifiuti, impianti e centrali nucleari, radioprotezione e valutazione dell’esposizione dei lavoratori a sorgenti radioattive, gestione delle emergenze e bonifiche di siti, esposizioni mediche in generale ed esposizione con metodiche per immagini a scopo non medico.

I punti critici secondo la FNCF

In riferimento al decreto legislativo, il Presidente Orlandi ha infatti espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto finora per il recepimento della Direttiva Euratom, ma ha anche evidenziato alcune criticità emerse in ambito di competenze e aspetti professionali. Nello specifico, i punti sui quali la FNCF ha formulato una proposta di modifica sono in sintesi i seguenti.

  • Art. 15 – Esperti in interventi di risanamento Radon – comma 1. Allegato II – Sezione I – Esposizione al Radon.

Tra i requisiti minimi che l’esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere, è necessario affiancare alle abilitazioni all’esercizio delle professioni di architetto, geometra e ingegnere, anche le abilitazioni all’esercizio delle professioni sanitarie di chimico e fisico poiché questi professionisti hanno la formazione e le competenze necessarie per dare una mappatura del rischio correlato alla presenza di gas radon, oltre che per valutare il rischio e mettere in atto idonee misure di prevenzione e protezione per la salute nei luoghi di vita e di lavoro e della tutela dell’ambiente. I Chimici e i Fisici sono in grado di porre in essere ogni approfondita attività professionale che risulti strumentale rispetto al rilevamento della presenza di radon, alle sue correlazioni e alla sua provenienza, oltre poter rendere attività di successiva bonifica in caso di accertata presenza.

  • Art. 17 – Obblighi dell’esercente – comma 6

Ai fini della tutela della salute pubblica, per le attività di misura della concentrazione media annua di attività di radon in aria, è fondamentale che l’esercente si avvalga di professionisti sanitari esperti in radioprotezione con l’ausilio di servizi esterni di dosimetria.

In questo modo si garantisce una corretta valutazione e misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, certificata da un professionista sanitario competente, che è sottoposto anche a norme etiche e deontologiche proprie della professione, in grado di coordinare i servizi esterni di dosimetria.

  • Art. 163 – Attrezzature Medico Radiologiche – Comma 11.

Nella seconda parte del comma 11 viene concesso a qualunque professionista tecnico o sanitario di effettuare attività propria di professionisti sanitari. La FNCF ritiene che il legislatore al fine di tutelare la salute del paziente e dell’operatore debba garantire che tali attività possano essere svolte esclusivamente da esperti di radioprotezione che siano professionisti sanitari, tra cui chimici e fisici iscritti all’albo unico.  Tale proposta di modifica va incontro al legislatore garantendo la possibilità di gestire con efficienza ed efficacia l’elevato numero di attrezzature mediante i numerosi professionisti sanitari esperti in radioprotezione, iscritti all’albo di riferimento, e tutelando contestualmente i pazienti mediante attribuzione delle relative funzioni a tale estesa platea di soggetti.

  • Art. 7 – Definizioni – Figura dello specialista in fisica medica e Art. 129.  – Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo.

In relazione al ruolo dello specialista in fisica medica ai fini della salute, in qualità di professionista sanitario, e all’abilitazione dell’“esperto di radioprotezione”, la Federazione ritiene fondamentale ed imprescindibile che lo specialista in fisica medica e l’esperto in radioprotezione siano figure iscritte all’albo professionale, ed in particolare per i Chimici e Fisici come previsto dalla Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 e dal Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018, pubblicato in G.U. 5 giugno 2018. La previsione dell’iscrizione all’albo professionale deve essere compresa tra i requisiti minimi che lo specialista in fisica medica e l’esperto in radioprotezione devono possedere per la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica.